Composizione Negoziata della Crisi
In tempi di pandemia, il D.L. 118/2021 ha introdotto la Composizione Negoziata della Crisi per aiutare le imprese in crisi ed accompagnarle al traguardo del risanamento
Ora la normativa è confluita nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).
A questo strumento di nuova concezione possono accedere tutti gli imprenditori, grandi o piccoli, commerciali o agricoli.
La possibilità, anche per le imprese commerciali e agricole sotto soglia,
di accedere alla Composizione Negoziata ex art. 25 quater CCII
consente di ampliare gli strumenti di composizione della crisi
per tale tipologia di soggetti sovraindebitati
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Composizione negoziata della crisi
Le imprese in crisi - ma anche quelle in stato di insolvenza purchè reversibile - possono chiedere alla Camera di Commercio (si fa riferimento all’ambito territoriale in cui ha sede l’impresa) la nomina di un esperto indipendente con l'obiettivo di accompagnare l'impresa al traguardo del risanamento.
Il presupposto per accedere alla composizione negoziata è l’esistenza di una situazione di difficoltà superabile, nel senso che, nonostante lo stato di crisi o insolvenza, è necessario che l’impresa abbia la ragionevole possibilità di risanamento ossia di permanenza sul mercato.
Se questo del salvataggio delle imprese in crisi è l'obiettivo che si intende perseguire, occorre verificare, in primo luogo, “quando è ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”.
Per verificare la ricorrenza di questo requisito, si prevede la nuova figura dell'esperto, che deve, appunto, verificare se la crisi sia superabile.
Questo è il primo e fondamentale compito dell'esperto, che dovrà occuparsi dell'analisi del mercato e dell'impresa, sotto tutti i profili, economico, patrimoniale e finanziario, passando solo poi alla costruzione del piano di risanamento e, infine, alle trattative con i creditori.
Al fine di agevolare l'adozione di questo strumento il prima possibile non appena i primi segnali di crisi siano manifesti all'imprenditore si è prevista la natura riservata delle trattative e la volontarietà dell'accesso alla procedura, che in ogni caso è rimesso alla volontà dell’imprenditore.
Esperto
L'esperto è la figura chiave intorno alla quale ruota questo strumento e si gioca il suo successo.
L'esperto è un soggetto indipendente, equidistante dalle parti e al tempo stesso stimolatore della ricerca dell'accordo tra debitore e creditori. E' stato definito come facilitatore proprio per sottolineare che ha il compito di accompagnare le parti nella ricerca di un punto di incontro.
Il suo ruolo viene ad essere svolto nella riservatezza, aspetto fondamentale per far sì che questa soluzione venga utilizzata.
Apre il tavolo delle trattative con soggetti che non solo sono le banche: pensiamo anche ai soci di minoranza, ai clienti di filiera, ecc. in generale a tutti gli interlocutori dell'imprenditore che possano avere un peso nella vicenda.
Rimane che il primo a capire che le cose non vanno è l'imprenditore stesso.
Proprio per questo si dà all'imprenditore la possibilità di ricorrere alla composizione negoziata al fine di consentirgli di individuare, o contribuire a individuare, la via d'uscita. In questo, l'esperto può essere di aiuto, ma non si sostituisce all'imprenditore, che rimane con la propria autonomia di azione.
L'aspetto importante che dovrebbe dare fiducia per primo all'imprenditore è, appunto, che sarà lui stesso a dare le linee guida per il risanamento (questo perché, come detto, è l'imprenditore che conosce la sua azienda).
Questa grande flessibilità della composizione negoziata la rende uno strumento di grande interesse e nuovo, perché di fatto non sarà un salto nel buio per l'imprenditore, ma una procedura che parte dalle idee di ristrutturazione dell'imprenditore stesso.
Chi può ricorrere alla composizione negoziata
Tutti gli imprenditori possono accedere alla Composizione Negoziata della Crisi ma la procedura è avviata esclusivamente su base volontaria da parte dell’imprenditore.
Imprenditori Agricoli
Gruppi di Impresa
Imprenditori non fallibili
Imprenditori commerciali
Sono esclusi dalla procedura solo gli imprenditori che abbiano presentato domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva.
In caso di società dotata di organo di controllo, questi ha il dovere di segnalare all’organo amministrativo la necessità di accedere alla composizione negoziata della crisi. È questa una misura per responsabilizzare gli organi sociali a monitorare attentamente la situazione ed intervenire tempestivamente e in modo adeguato per evitare la crisi aziendale.
Questo è l'unico strumento di sollecitazione interna al ricorso alla procedura, per il resto essendo rimessa, come detto, all'imprenditore. Se però si considera che le imprese con organo di controllo sono una minoranza, resta che per la gran parte delle imprese il ricorso alla composizione negoziata rimarrà una libera scelta dell'imprenditore. Quanti saranno così lungimiranti dall'ammettere di essere in crisi e da chiedere aiuto ad un esperto è il vero interrogativo di fondo di questa nuova disciplina.
Avvio della Procedura
Le domande di accesso alla procedura, mediante richiesta di nomina dell'esperto, potranno essere presentate tramite una piattaforma telematica nazionale dove verrà altresì resa disponibile una lista di controllo con le indicazioni operative per:
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la redazione di un piano di risanamento aziendale: si tratta di un documento indispensabile per la procedura di composizione e deve contenere un piano industriale ed una manovra finanziaria per i successivi sei mesi, corredata dalle iniziative industriali da adottare;
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il test pratico di fattibilità del risanamento dell’azienda, al cui esito positivo è subordinato l’avvio della procedura.
La procedura si avvia con una istanza, presentata al segretario generale della CCIAA di competenza territoriale in base alla sede legale dell’impresa, di nomina di un esperto in materia di risanamento e ristrutturazione aziendale.
All'istanza vanno allegati una serie di documenti necessari all’esperto per avere una visione completa della situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, oltre alla lista completa e dettagliata dei creditori e dei soggetti che godono di diritti reali e personali di garanzia. Ciò al fine di valutare la fattibilità della procedura ed individuare i terzi che entreranno a far parte della composizione negoziata della crisi.
L’esperto viene scelto da un’apposita commissione tra i professionisti iscritti in un elenco e in possesso di una specifica formazione.
Compiti del professionista, che deve essere assolutamente indipendente e terzo rispetto all'imprenditore e ai creditori, sono:
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agevolare le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti coinvolti nella situazione debitoria dell’azienda;
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individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio economico o patrimoniale dell’impresa, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.
Obbligo di Riservatezza
Il decreto stabilisce l’obbligo per le parti di comportarsi secondo i principi di correttezza e buona fede, collaborando in maniera leale e sollecita con l’imprenditore e l’esperto per il buon esito delle trattative. E' previsto inoltre obbligo di riservatezza per creditori e banche su quanto emerge nel corso delle trattative con riguardo alla situazione aziendale e il divieto di revoca degli affidamenti esistenti.
L'imprenditore può, nel caso vi fossero minacce di sospensione o revoca degli affidamenti, chiedere l’adozione di misure protettive.
Dal canto suo, l’imprenditore ha l’obbligo di informare le parti e l’esperto circa la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda.
In particolare, l’imprenditore, mantenendo comunque la gestione dell’attività, è obbligato ad informare per iscritto l’esperto circa il compimento di atti di ordinaria amministrazione e l’esecuzione di pagamenti che non siano coerenti con le manovre concordate.
Nel caso l’esperto ritenga che tali atti possano pregiudicare le trattative avviate o il risanamento dell’azienda, segnala per iscritto all’imprenditore tali circostanze e, laddove vengano comunque posti in essere gli atti ritenuti pregiudizievoli, può far iscrivere nel registro delle imprese il suo dissenso.
Misure Protettive
Nel caso in cui l'imprenditore si trovi in una situazione di crisi avanzata e tanto più se è già insolvente, ha di certo necessità di misure di protezione del patrimonio aziendale dall'aggressione dei creditori.
La richiesta di misure protettive può essere fatta contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto o successivamente. Dal momento in cui l’istanza viene iscritta nel registro delle imprese, creditori e istituti di credito non possono acquisire diritti di prelazione, a meno che non vi siano precisi accordi con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’azienda.
Fino alla conclusione delle trattative, non può essere pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza e, cosa importante, i creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione né possono anticiparne la scadenza o modificarli in peggio a causa del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.
Misure Premiali
Sono previste anche delle misure premiali per gli imprenditori che decidano di ricorrere alla composizione negoziata della crisi: un incentivo valido per tutto il periodo delle trattative e subordinato comunque al buon esito delle stesse, che riguarda le sanzioni e i debiti tributari e gli interessi ad essi relativi.
Se la composizione negoziata, inoltre, si conclude con un contratto tra l’imprenditore e uno o più creditori che l’esperto valuta nella relazione conclusiva come idoneo ad assicurare continuità aziendale per non meno di due anni, o con un accordo tra imprenditore, creditori ed esperto, con gli effetti di un piano attestato, l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’imprenditore sottoscritta dall’esperto, concede, dal momento della pubblicazione sul Registro imprese del contratto o dell’accordo, un piano di rateazione fino a 72 rate mensili delle somme non versate per imposte sul reddito, ritenute alla fonte, IVA e IRAP non ancora a ruolo e accessori.
Conclusioni delle trattative
La composizione negoziata deve concludersi nel termine di 180 giorni dalla nomina dell’esperto. Decorso tale termine la negoziazione può continuare solo nel caso venga richiesto da tutte le parti, e vi sia il consenso dell’esperto, oppure l’imprenditore faccia ricorso al Tribunale. La composizione negoziata può concludersi con esito positivo, qualora venga individuata una soluzione che comporti il superamento della crisi, oppure negativo, quando invece non ve ne sia la possibilità. In ogni caso, l’esperto deve redigere una relazione finale che viene inserita nella piattaforma telematica e comunicata all’imprenditore e, se del caso, al Tribunale.
All'esito delle trattative, le possibili soluzioni positive sono:
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un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
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una convenzione in moratoria;
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un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto (cioè un piano di risanamento senza necessità di attestazione del professionista indipendente).
La soluzione intermedia l'accordo di ristrutturazione dei debiti, con la percentuale ridotta al 60%, sempre che l’accordo risulti dalla relazione finale dell’esperto.
Le soluzioni negative sono tutte quelle alle quali l’imprenditore può comunque ricorrere:
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piano attestato di risanamento;
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concordato semplificato;
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procedure ordinarie previste dal CCII (concordato preventivo o liquidazione giudiziale).
Concordato Semplificato
Il concordato semplificato ha le seguenti caratteristiche:
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mancanza della fase di di ammissione alla procedura;
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mancanza di votazione da parte dei creditori;
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mancanza dell’attestatore e del commissario giudiziale, le cui funzioni vengono in parte assolte dall’esperto e da un ausiliario nominato dal Tribunale.
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La proposta di concordato deve prevedere la liquidazione del patrimonio con cessione dei beni dell’impresa e deve essere presentata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. La previsione mira a semplificare e rendere più celere e meno onerosa la procedura: l’imprenditore chiede l’omologazione del concordato con ricorso al Tribunale competente che, valutata la fattibilità del piano di liquidazione e l’insussistenza di pregiudizi per i creditori, nomina un liquidatore.
Dalla data di pubblicazione del concordato nel registro delle imprese, sebbene l’amministrazione ordinaria rimanga in capo all’imprenditore o all’organo amministrativo, si producono i seguenti effetti:
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si applicano le regole di distribuzione delle somme concernenti i crediti prededucibili, i crediti assistiti da una causa di prelazione e quelli chirografari;
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i creditori anteriori alla iscrizione del ricorso non possono iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’impresa, né acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l’autorizzazione del giudice.