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  • Quale è la funzione delle procedure di sovraindebitamento previste dal CCII?
    Il CCII offre al debitore sovraindebitato una seconda possibilità (chance). Ciò avviene prevendendo a suo favore il rimedio dell'ESDEBITAZIONE ossia l'eliminazione, totale o parziale, dei debiti che non è più in grado di pagare. Questo importante aiuto viene offerto al debitore in base alle sue possibilità concrete, valutate in base al patrimonio e ai redditi di cui dispone, senza, tuttavia, assorbire tutte queste risorse per il pagamento dei creditori, ma lasciando in ogni caso al debitore quanto necessario per pagare le spese correnti di sostentamento, in modo da assicurare al debitore e alla sua famiglia una vita decorosa anche nel corso della procedura.
  • Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dal CCII?
    Possono accedere alle procedure previste dal CCII tutti i soggetti non "fallibili" ossia non sottoposti alla liquidazione giudiziale. In particolare, si tratta di privati / persone fisiche (tutte, lavoratori, disoccupati, pensionati, ecc.), piccoli imprenditori commerciali (non fallibili), imprese agricole, professionisti, enti del terzo settore, startup innovative, fideiussori, ecc.
  • Chi è l'imprenditore commerciale minore?
    E' imprenditore commerciale minore l'imprenditore sotto soglia ossia l'imprenditore che ha un attivo patrimoniale non superiore a euro 300.000 negli ultimi 3 esercizi, ricavi non superiori a euro 200.000 negli ultimi 3 esercizi e debiti non superiori a euro 500.000, con la precisazione che questi tre parametri devono essere presenti congiuntamente.
  • Quando si può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dal CCII?
    Per ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dal CCII è necessario essere sovraindebitati ossia ci si deve trovare in una situazione di difficoltà finanziaria grave, che può essere reversibile (crisi) o definitiva (insolvenza). Tale situazione si verifica quando l'attivo (beni / redditi) è inferiore rispetto al passivo (debiti) oppure quando l'attivo, pur essendo maggiore del passivo, non è prontamente liquidabile. Sono sintomatici della situazione di sovraindebitamento il mancato pagamento puntuale delle rate del mutuo o delle bollette e, a maggior ragione, l'aver subito il pignoramento dello stipendio o della casa.
  • Quali debiti possono essere trattati con le procedure di sovraindebitamento previste dal CCII?
    Con le procedure di sovraindebitamento previste dal CCII possono essere ridotti o eliminati TUTTI i tipi di debiti: debiti verso banche e finanziarie; debiti verso i fornitori di utenze (luce, gas, acqua, ecc.); debiti verso il condominio; debiti verso l'Agenzia delle Entrate e verso A. E. Riscossione (ex Equitalia) e quelli verso gli enti previdenziali (Inps, ecc.); debiti verso i fornitori commerciali delle imprese; debiti verso il locatore dell'immobile; ecc.. Tra i pochi debiti che non possono essere ridotti o eliminati, possiamo ricordare i debiti di mantenimento / alimenti.
  • Quali sono le procedure di sovraindebitamento previste dal CCII?
    Il CCII prevede le seguenti procedure: 1) Ristrutturazione dei debiti del consumatore: può accedervi solo il privato e non l’imprenditore, se non per debiti estranei all'attività aziendale. 2) Concordato minore: è utilizzabile solo dall'imprenditore. 3) Liquidazione controllata: è utilizzabile da tutti i debitori, sia privati che imprenditori, i quali, decorsi 3 anni dall'apertura della procedura, beneficiano dell’esdebitazione. 4) Esdebitazione dell'incapiente: si tratta di una particolare misura di aiuto per chi non ha nulla da offrire ai creditori. 5) Procedure famigliari: si tratta di un percorso semplificato, riservato a persone appartenenti ad una stessa famiglia, quando sono conviventi o hanno i debiti in comune.
  • Quale è il ruolo dell'Occ / gestore della crisi?
    La prima fase della procedura prevede la nomina dell'Occ / gestore della crisi, su istanza del debitore. Ha un ruolo di controllore per conto del Tribunale e di garante dei creditori. In particolare, ha il compito di -svolgere le verifiche e le valutazioni del caso relativamente debiti, beni/redditi e spese correnti del debitore; -esprimersi sulla legittimità della domanda del debitore; -predisporre la relazione particolareggiata, con cui certificare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano; -agevolare la comprensione della vicenda da parte del Tribunale; -se nominato liquidatore, deve occuparsi della vendita dei beni del debitore e dell'incasso dei crediti (trattenute sullo stipendio) e del riparto tra i creditori della liquidità ottenuta. E' bene osservare che non è il consulente del debitore, anche se di fatto spesso offre il suo apporto professionale per la riuscita della procedura anche nell'interesse del debitore.
  • Come funziona la ristrutturazione dei debiti del consumatore?
    La ristrutturazione dei debiti del consumatore inizia con il deposito del ricorso in Tribunale. Il ricorso viene valutato solo dal Tribunale, senza che i creditori siano chiamati ad esprimersi col voto. Se ricorrono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, e di legittimità, il Tribunale omologa la procedura e tale provvedimento comporta l'automatica esdebitazione a favore del debitore. Se la procedura prevede un pagamento dilazionato nel tempo, l'esdebitazione si realizza al termine della dilazione.
  • Come funziona il concordato minore?
    La procedura di concordato minore inizia con il deposito del ricorso in Tribunale. Il ricorso viene valutato non solo dal Tribunale, ma anche dai creditori, che sono chiamati ad esprimersi col voto. Se ricorrono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, e di legittimità, e se la proposta del debitore è stata approvata dalla maggioranza del 50% dei creditori ammessi al voto, il Tribunale omologa la procedura e tale provvedimento comporta l'automatica esdebitazione a favore del debitore. Se la procedura prevede un pagamento dilazionato nel tempo, l'esdebitazione si realizza al termine della dilazione.
  • Come funziona la liquidazione controllata?
    La liquidazione controllata inizia con il deposito del ricorso in Tribunale. Il ricorso viene valutato solo dal Tribunale. Se ricorrono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, e di legittimità, il Tribunale apre la procedura e nomina il liquidatore, che procede al realizzo dei beni e incasso dei redditi e poi distribuisce la liquidità ai creditori.
  • Come funziona l'Esdebitazione dell'incapiente?
    L'esdebitazione dell'incapiente inizia con il deposito del ricorso in Tribunale. Il ricorso viene valutato solo dal Tribunale. Se ricorrono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, e di legittimità, il Tribunale concede al debitore, per una volta soltanto nella vita, il beneficio dell'esdebitazione in via immediata, anche se il debitore non abbia messo a disposizione dei creditori nulla.
  • Quali sono i tempi delle procedure?
    I tempi delle procedure sono i seguenti: A) fase di nomina Occ: 1 mese; B) fase della procedura in Tribunale: ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore: 6/12 mesi per arrivare all'omologa della procedura; liquidazione controllata: 1/3 anni; C) fase esecutiva: la sua durata dipende dal contenuto del singola procedura, a seconda che il debitore abbia previsto il pagamento contestualmente all'omologa oppure successivamente alla vendita di uno o più beni o, ancora, in relazione al versamento di parte dei propri redditi futuri nel corso del tempo (mesi o anni).
  • Quale è il vantaggio delle procedure di sovraindebitamento?
    Le procedure offrono un vantaggio per tutti: per il debitore l'esdebitazione e per i creditori il recupero più efficiente dei propri crediti (incasso maggiore e tempi minori). Effetto Win / win in cui tutti i protagonisti escono soddisfatti.
  • Quale è il costo della procedura di sovraindebitamento?
    Il costo della procedura è costituito, principalmente, dal compenso dell'Occ e da quello dell'avvocato che assiste il debitore. Il compenso dell'Occ è regolato dal DM n. 202/2014, che prevede l'applicazione del tariffario in difetto di accordo tra debitore e Occ. Fatte salve le valutazioni sulla quantità e complessità delle questioni affrontate e sul numero dei creditori, in base al tariffario il compenso è determinato in base all’entità del passivo e dell’attivo. Tra le due componenti pesa di più il valore dell'attivo. Per fare un esempio, se un debitore è proprietario di un immobile stimato euro 100.000 e ha un passivo di complessivi euro 200.000, il compenso dell'Occ si aggira intorno a euro 5.000.
Tutte le domande che i sovraindebitati fanno sulle procedure
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